La nuova normativa antincendio subentrerà al decreto del ministro dell’interno 10 marzo 1998 revisionandone i contenuti alla luce dei cambiamenti tecnici e procedurali avvenuti a partire dall’introduzione di tale provvedimento legislativo.
Tra le novità viene proposta una classificazione delle attività in 4 gruppi distinti, che implica quindi modalità diverse per la valutazione del rischio incendio e per la redazione del documento collegato.
L’altra importante novità riguarda gli aspetti legati alla formazione delle risorse e i requisiti dei soggetti formatori.
In particolare, ai lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione e che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi devono essere garantite formazione e aggiornamento costanti.
La normativa, pur mantenendo inalterata la suddivisione, ridefinisce i livelli di rischio che da basso, medio e alto diventano 1,2 e 3 introduce l’obbligatorietà dell’aggiornamento quinquennale, secondo le seguenti modalità:
I docenti per l’attività di formazione (oltre ai Vigili del Fuoco) devono essere dotati di competenze specifiche a seconda che eroghino solo parti teoriche, solo parti pratiche o entrambe.