Il Tribunale di Campobasso ha ritenuto diffamatoria l’affermazione pubblicata da una donna sulla propria bacheca Facebook che offendeva il suo ex compagno di trascurare il figlio.
L’espressione “non passi un euro a tuo figlio” al Giudice del Tribunale di Campobasso non è piaciuta in quanto non completamente veritiera.
Alice Giovannico consulente privacy di Ecoconsult ci commenta la notizia dal punto di vista della normativa Privacy: “La vicenda riportata mette in evidenza un fenomeno sociale ormai conclamato e dilagante di abuso delle piattaforme social per diffondere messaggi talvolta offensivi, talvolta non veritieri o diffamatori da parte di utenti convinti di poter agire in totale libertà.
La decisione del Tribunale di Campobasso in merito al caso riportato afferma e sottolinea la potenza comunicativa di Facebook, troppo spesso considerato zona neutrale dove tutto è ammesso. La circostanza in analisi riguarda la comunicazione tra due soggetti privati, ma ormai Facebook è uno strumento efficacissimo anche di business ed è in questo ambito che interviene la normativa Privacy, strumento volto alla tutela dell’individuo.
Poniamo l’attenzione sulle innumerevoli pagine Facebook aperte da negozi, locali, aziende e attività che come inserzionisti si affacciano ad un ampio pubblico per interagire con esso. Anche in questo caso, ci sono regole e ruoli precisi da rispettare.
Analizzando tecnicamente la struttura privacy di queste realtà, Facebook si pone principalmente come Titolare del trattamento: definisce come e perché utilizzare l’infinità di dati che raccoglie sulla sua piattaforma (e questo gli ha recato non pochi problemi, come tutti sappiamo). La titolarità (e consequenziale responsabilità) di Facebook non è però assoluta in ogni circostanza. Si aprono scenari interessanti, e in alcuni casi ancora discussi, sulla distribuzione di responsabilità in merito ai dati personali trattati tra i vari soggetti in gioco. A tal proposito, una sentenza della Corte di Giustizia Europea aveva sancito la contitolarità tra possibile inserzionista e Facebook. Un inserzionista contitolare è un inserzionista che deve, per legge, provvedere a tutte le disposizioni sancite dal Regolamento GDPR e dal Codice della Privacy: informative, raccolta di consensi puntuali e informati, cookie e privacy policy per sito.
Un altro esempio interessante è quando l’inserzionista usa Facebook come strumento di analisi statistiche sulle visualizzazioni e interazioni con le proprie inserzioni: in questo ruolo, così come descritto dalla stessa policy di Facebook Business, il colosso dei social non è Titolare del trattamento, ma bensì Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, vale a dire un soggetto esterno a cui un Titolare, ovvero l’inserzionista, affida dei dati di sua titolarità. E così starà al negozio o attività di turno l’obbligo di informare, ad esempio attraverso adeguate cookie e privacy policy, del trattamento dati dell’utente”