Chi è il DPO?
𝗖𝗵𝗶 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿?
Il 𝘋𝘢𝘵𝘢 𝘗𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦𝘳 è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio 2016.
𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗗𝗣𝗢?
Il DPO (in Italia RPD – Responsabile della Protezione della Dati), è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi.
La sua responsabilità principale è quella di 𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿𝗲, 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.
La sua responsabilità principale è quella di 𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿𝗲, 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.
𝗖𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗗𝗣𝗢?
I requisiti richiesti al DPO, nell’assunzione di questo ruolo di fondamentale importanza, sono sia di natura tecnica che giuridica: rientra infatti tra i compiti del DPO quello di informare e consigliare il titolare in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, ad esempio in materia di 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘤𝘺 𝘣𝘺 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯 e di misure di sicurezza.
𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗣𝗢?
Gli incarichi del DPO sono:
- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri, relative alla protezione dei dati;
- Sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
- Cooperare con l’autorità di controllo;
- Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”