Quest'anno il MUD cambia: cinque modifiche concrete e una scadenza al 3 luglio. Tutto quello che serve sapere prima di aprire il modello.
Il MUD 2026 ha una scadenza diversa dal solito e un modello aggiornato. Chi non ha ancora verificato le modifiche ha tempo fino al 3 luglio, ma il portale non è ancora attivo. Questa guida entra nel dettaglio di ogni modifica, spiega cosa verificare prima che il portale apra e cosa succede se la scadenza viene mancata.
Sommario 1. Cos'è il MUD e chi è obbligato a presentarlo 2. Quando va presentato il MUD 2026 3. Gli allegati al DPCM: dove trovare le istruzioni 4. Cosa cambia nel MUD 2026: le cinque modifiche 5. MUD e RENTRI: cosa significa concretamente l'allineamento 6. Il MUD come strumento di verifica e di controllo 7. Cosa succede se non si presenta il MUD 8. Cosa fare adesso: checklist pre-compilazione 9. FAQ - Domande Frequenti
Il DPCM del 30 gennaio 2026 (G.U. n. 53 del 5 marzo 2026) ha approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2026 con cinque modifiche concrete, tutte orientate ad allineare il MUD al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Il MUD è la dichiarazione annuale con cui specifiche categorie di aziende e operatori comunicano alle autorità competenti le quantità e le tipologie di rifiuti gestiti nell'anno precedente. Per il 2026 i dati si riferiscono all'anno 2025.
In linea generale, l'obbligo riguarda chi produce, trasporta, recupera o smaltisce rifiuti a titolo professionale. Nel dettaglio, sono obbligati alla presentazione:
Se la tua azienda non rientra in nessuna di queste categorie, l'obbligo di presentazione probabilmente non si applica, ma vale la pena verificarlo perché le esclusioni hanno condizioni specifiche. Il riferimento normativo è il testo vigente del D.Lgs. 152/2006 disponibile su Normattiva.
La scadenza per la presentazione del MUD 2026 è il 3 luglio 2026, calcolata in base alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, che stabilisce 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello approvato. Il DPCM è stato pubblicato il 5 marzo 2026: 120 giorni dopo è appunto il 3 luglio.
Vale la pena sapere che chi non riesce a presentare entro quella data ha comunque una finestra aggiuntiva di 60 giorni, fino al 1° settembre 2026, durante la quale la presentazione tardiva è ammessa con applicazione della sanzione ridotta prevista dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Oltre il 1° settembre si applica invece la sanzione piena. Per consultare gli importi aggiornati, il riferimento è il testo vigente su Normattiva.
Sul fronte operativo, la compilazione avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale MUD, accessibile attraverso le Camere di Commercio con strumenti di identità digitale come SPID, CIE o CNS. I prodotti informatici per la compilazione e la presentazione sono attesi: il tempo disponibile prima del 3 luglio va usato per verificare le procedure interne, non per aspettare che il portale apra.
Un errore frequente nelle aziende è iniziare la compilazione del MUD usando le istruzioni dell'anno precedente. Le istruzioni cambiano ogni anno insieme al modello, e quest'anno le modifiche sono concrete. Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato quattro allegati al DPCM 30 gennaio 2026 che sono i documenti operativi di riferimento: conoscerli prima di iniziare evita di lavorare con materiale superato.
Tutti gli allegati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Cinque aggiornamenti, tutti con lo stesso filo conduttore: l'allineamento con il RENTRI. Capire questo prima di aprire le istruzioni aiuta a leggere le modifiche con la giusta prospettiva, perché non sono interventi isolati ma parti di un disegno unitario.
Le tipologie di autorizzazioni indicate nella Scheda AUT sono state aggiornate per corrispondere a quelle previste nel RENTRI. Prima di compilarla andrà verificato che le autorizzazioni in possesso siano classificate con le nuove categorie. Una verifica che nelle aziende viene spesso saltata perché "è uguale agli anni scorsi". Attenzione: quest'anno non lo è.
Le diciture relative allo stato fisico dei rifiuti sono state aggiornate con i termini introdotti dal RENTRI. Non usare le vecchie diciture: inserire dati non coerenti con il sistema di tracciabilità nazionale crea un disallineamento tra i due registri che può emergere in sede di controllo.
Le istruzioni per la compilazione, ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3, ora indicano esplicitamente che le elaborazioni previste per gli operatori devono essere conservate presso l'unità locale, allineandosi a quanto previsto dal RENTRI. Occorrerà tenere traccia di come sono state condotte, non solo del risultato finale. È un obbligo documentale che le versioni precedenti delle istruzioni non esplicitavano con questa chiarezza.
Il termine "aggregati riciclati" è sostituito da "aggregati recuperati", in recepimento del decreto MASE del 28 giugno 2024 n. 127, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Per chi gestisce questo tipo di materiali, usare ancora il vecchio termine significa classificare in modo non conforme alla norma vigente.
Nella sezione dedicata alla Comunicazione Rifiuti Urbani, al punto 10.1.2.2, è stata inserita una nuova voce specifica per la raccolta selettiva effettuata dai Comuni tramite eco-compattatori, nell'ambito di accordi o convenzioni con EPR o altri soggetti.
Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ha sostituito i vecchi registri cartacei dal 2024. Le aziende obbligate registrano oggi i movimenti di rifiuti direttamente nel sistema nazionale, in tempo reale durante l’anno.
Il punto che molte aziende non hanno ancora ben chiaro è che MUD e RENTRI parlano degli stessi rifiuti ma con funzioni diverse: il RENTRI traccia i movimenti durante l’anno, il MUD li dichiara a consuntivo. Fino ad oggi i due sistemi usavano terminologie e categorie non sempre allineate. Le modifiche introdotte nel MUD 2026 servono esattamente a colmare questo gap, uniformando definizioni, categorie e logica di classificazione.
In pratica, per chi gestisce entrambi gli adempimenti, questo si traduce in tre verifiche concrete da fare prima di compilare:
Questa verifica richiede un’azione attiva e non avviene in automatico.
C'è un aspetto del MUD che molte aziende tendono a sottovalutare, e che invece vale la pena tenere presente: il MUD è uno dei principali strumenti che gli enti di controllo utilizzano per valutare la coerenza della gestione ambientale di un'azienda.
I dati dichiarati nel MUD vengono confrontati con i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, le autorizzazioni in possesso e i dati registrati nel RENTRI. Quando emergono incongruenze tra questi documenti, il controllo non si ferma alla dichiarazione: diventa il punto di partenza per approfondimenti più ampi.
Nella pratica, un'azienda che ha compilato il MUD con le vecchie diciture, classificazioni superate o dati non corrispondenti a quelli del RENTRI si trova a dover giustificare le difformità su più fronti contemporaneamente, con la richiesta di esibire registri, formulari e autorizzazioni degli anni di riferimento. Avere tutto allineato e documentato riduce drasticamente questo rischio e trasforma un controllo potenzialmente complesso in una verifica ordinaria.
Le aziende che gestiscono il MUD in modo efficace arrivano a questo punto senza sorprese, perché trattano la dichiarazione come la naturale conseguenza di un processo ben organizzato durante tutto l'anno: dati raccolti progressivamente, coerenza tra documentazione operativa e dichiarazioni, procedure verificate prima che il portale apra. Chi aspetta l'apertura del portale per iniziare a raccogliere i dati si ritrova ogni anno nella stessa situazione.
Presentare il MUD in ritardo o in modo incompleto ha conseguenze concrete che variano in base alla situazione specifica. Le sanzioni sono disciplinate dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, e dipendono dalla tipologia di soggetto obbligato e dal tipo di comunicazione.
In sintesi, il quadro prevede tre scenari:
Per consultare le cifre aggiornate e verificare quale casistica si applica alla propria situazione, il riferimento diretto è il testo vigente dell'art. 258 su Normattiva.
Prima che il portale apra, ci sono sei verifiche che permettono di arrivare alla compilazione senza sorprese. Riguardano le categorizzazioni interne, la coerenza con il RENTRI e le procedure di conservazione, che sono esattamente le aree che le modifiche del 2026 hanno toccato.
Controlla che le autorizzazioni ambientali in possesso siano classificate con le nuove categorie previste dalla Scheda AUT aggiornata al RENTRI. Se usi ancora le categorie del modello precedente, la scheda risulterà non conforme.
Verifica che le categorie usate internamente per classificare gli stati fisici dei rifiuti corrispondano alle nuove diciture introdotte dal RENTRI nella Scheda RIF. Il segnale che qualcosa non va è semplice: le diciture interne non corrispondono a quelle degli allegati aggiornati.
Predisponi una procedura per conservare presso l'unità locale non solo i risultati delle elaborazioni ma anche il metodo con cui sono state condotte. Se oggi non sai dove si trovano queste informazioni, è il momento di stabilirlo prima che il portale apra.
Se gestisci rifiuti inerti da costruzione e demolizione, verifica che la classificazione interna riporti "aggregati recuperati" e non "aggregati riciclati". È una difformità apparentemente minima che in sede di controllo può generare domande difficili da gestire.
Confronta le categorizzazioni usate nel RENTRI durante il 2025 con quelle richieste dalle schede MUD aggiornate. Le incongruenze si trovano molto più facilmente prima della compilazione che durante.
Il modello cambia ogni anno e qualcuno deve leggere gli allegati aggiornati prima di iniziare la compilazione. Se questa responsabilità non è assegnata esplicitamente a nessuno, il rischio è che la compilazione riparta sempre dal punto in cui si era fermata l'anno prima, senza accorgersi di cosa è cambiato.
Autore: Manuela Maffina Fonti: DPCM 30 gennaio 2026, G.U. Serie Generale n. 53 del 5 marzo 2026 — Allegati pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica — D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 258, testo vigente su Normattiva
Gruppo Ecoconsult da 30 anni affianca le aziende nella gestione degli adempimenti ambientali. Oggi il MUD, il RENTRI e gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti seguono una normativa in continua evoluzione che in futuro vedrà i due sistemi parlare sempre di più. Tenere tutto allineato richiede attenzione e preparazione: compilare come si è sempre fatto non sarà più sufficiente.
Il nostro approccio? Prima si verifica come stanno le cose, poi si lavora sugli adeguamenti dove servono davvero.
Contattaci subito per un incontro: se hai domande sulla compilazione del MUD 2026 capiremo insieme da dove partire.
Richiedi un incontro
La scadenza per la presentazione del MUD 2026 è il 3 luglio 2026. Il termine è calcolato in 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM 30 gennaio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, come previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70.
Sono obbligati alla presentazione chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano recupero e smaltimento, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali con più di dieci dipendenti, e imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume d'affari superiore a 8.000 euro annui.
Il DPCM 30 gennaio 2026 ha introdotto cinque modifiche, tutte orientate ad allineare il MUD al RENTRI: aggiornamento della Scheda AUT per le tipologie di autorizzazioni, nuove diciture per gli stati fisici dei rifiuti nella Scheda RIF, obbligo esplicito di conservare le elaborazioni presso l'unità locale, sostituzione del termine "aggregati riciclati" con "aggregati recuperati" nella Scheda Materiali Secondari, e inserimento di una nuova voce per la raccolta selettiva tramite eco-compattatori nella Scheda RU.
Sì. Il RENTRI e il MUD sono due adempimenti distinti con funzioni diverse: il RENTRI traccia i movimenti dei rifiuti durante l'anno, il MUD li dichiara a consuntivo. L'iscrizione al RENTRI non sostituisce la presentazione del MUD. Le modifiche introdotte nel 2026 rendono però i due sistemi sempre più allineati: i dati registrati nel RENTRI durante il 2025 devono corrispondere a quelli dichiarati nel MUD 2026.
Chi non presenta entro il 3 luglio 2026 ha una finestra di 60 giorni, fino al 1° settembre 2026, per la presentazione tardiva con sanzione ridotta. Oltre tale data si applica la sanzione piena prevista dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
No. Al momento della pubblicazione di questo articolo il portale per la compilazione e la presentazione telematica del MUD 2026 non è ancora attivo. Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato gli allegati al decreto con le istruzioni aggiornate, ma i prodotti informatici sono attesi. Per aggiornamenti in tempo reale, monitorare il sito del MASE.
News, aggiornamenti sui nostri corsi e webinar gratuiti, ZERO SPAM. Iscriviti alla newsletter di Gruppo Ecoconsult!
Ecoconsult srl Via Carlo Goldoni, 1 - Milano Tel. 02 5410 1458 E-mail: contatti@ecoconsult.it P. IVA e C.F. 11628560150 Policy Privacy - Termini e Condizioni © 2021 Tutti i diritti riservati
Usiamo solo energie rinnovabili