Analisi di Banca d’Italia sulla propensione agli investimenti sostenibili delle imprese italiane.
Tra le varie modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro dalla Legge 215/2021 una in particolare prevedeva, entro il 30 giugno 2022, l’adozione di un nuovo Accordo Stato Regioni che accorpasse e modificasse gli accordi vigenti in materia di formazione dei lavoratori. Poiché l’Accordo è stato rinviato, cerchiamo di chiarire meglio cosa succederà e come ci si dovrà comportare nei prossimi mesi.
Le modifiche avrebbero riguardato l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, così da garantire:
Malgrado circolino dei “rumors” infondati sostenenti che dal 30 giugno 2022 (data in cui avrebbero dovuto avere luogo, per l’appunto, l’adozione del nuovo Accordo), sarebbero entrati in vigore le novità sulla formazione dei preposti, c’è da chiarire innanzitutto che tale data non rappresenta un termine obbligatorio o cogente, bensì semplicemente di un termine indicativo.
Detto ciò e premesso che di fatto entro il 30 giugno il nuovo Accordo non ci sarà, è facile intuire quanto questa data non implichi in alcun modo l’entrata in vigore di obblighi la cui vigenza è legata al nuovo Accordo.
L’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, è legato difatti dal nuovo Accordo Stato Regioni e non alla data 30 giugno, che, ad oggi, non ha più valenza.
Restano quindi in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi già esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo Accordo Stato Regioni.
Formazione on-line: resta tutto invariato anche in questo caso e ricordiamo dal 24 marzo 2022 l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 24 ha definitivamente riconosciuto l’equiparazione tra formazione in aula e Videoconferenza.
Formazione in E-learning: tutto uguale anche in questo caso, resta in vigore quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 in cui si dichiara la possibilità di erogare questa modalità di formazione.
Facciamo presente che l’art. 9-bis sopra citato, introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022, precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.
Pertanto al momento è ancora consentita l’erogazione di corsi in Videoconferenza oppure in E-learning, in quanto non decadono gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono entrambe le possibilità.
fonte puntosicuro.com
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