Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 apporterà alcune modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Inoltre, tra le novità introdotte, di particolare interesse è l’articolo 14 del Decreto Legge, che apporta modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro).
La riforma prevede che, il Datore di Lavoro e i Dirigenti provvedano alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
Pertanto, la nomina del medico competente è ora obbligatoria in due particolari condizioni:
Il Decreto Lavoro, prevede che, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni all’adempimento degli obblighi da parte del medico competente nominato, quest’ultimo debba comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto temporaneo, il quale deve possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 81/08.
È introdotto l’obbligo, da parte del medico competente in occasione delle visite mediche di assunzione, di chiedere al lavoratore copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di considerarne il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Tuttavia, non è previsto l’obbligo, da parte del lavoratore, di fornire la suddetta documentazione.
Nel futuro Accordo Stato Regioni (in origine previsto entro il 30 giugno 2022) saranno definite anche le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa.
Il Decreto Lavoro modifica, inoltre, l’art. 72 del D. Lgs. 81/08, che norma i rapporti tra noleggiatore (o concedente in uso) e utilizzatore delle attrezzature. Dunque, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Inoltre, deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni di legge, dei soggetti individuati per l’utilizzo. L’obbligo è esteso a qualsiasi utilizzatore, anche privato e lavoratore autonomo.
Prima del Decreto Lavoro, la formazione del datore di lavoro riguardo l'uso di attrezzature, era obbligatoria limitatamente alle attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione (Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012). L’obbligo formativo ora viene esteso alle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di 06/03/2013.
L’obbligo di utilizzare in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08 le opere provvisionali e gli apprestamenti previsti in cantiere (quali ponteggi, trabattelli, parapetti mobili) è esteso ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile.
La modifica prevede che il Datore di Lavoro delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza debbano integrare il proprio Documento di Valutazione Dei Rischi con un’apposita sezione, ove sono indicate le misure specifiche da attuare. Il documento dovrà essere fornito all’ente scolastico e sarà parte integrante e fondamentale della convenzione scuola-azienda.
News, aggiornamenti sui nostri corsi e webinar gratuiti, ZERO SPAM. Iscriviti alla newsletter di Gruppo Ecoconsult!
Ecoconsult srl Via Carlo Goldoni, 1 - Milano Tel. 02 5410 1458 E-mail: contatti@ecoconsult.it P. IVA e C.F. 11628560150 Policy Privacy - Termini e Condizioni © 2021 Tutti i diritti riservati
Usiamo solo energie rinnovabili