L’utilizzo di impianti di videosorveglianza sta diventando sempre più diffuso con impatti significativi su privacy e trattamento dei dati personali.
Il Garante della Privacy ha pubblicato sul suo sito le risposte alle domande più in frequenti in materia di videosorveglianza, tema caldo della protezione dei dati personali.
Per approfondire la corretta applicazione del GDPR quando il trattamento dei dati avviene tramite apparati video o fotografici, abbiamo coinvolto Alice Giovannico, consulente privacy di Ecoconsult.
“L’intervento era necessario in quanto, dopo un Provvedimento del 2010, nulla era stato aggiunto ufficialmente da parte dell’Autorità garante della protezione dei dati italiana, nonostante la pubblicazione delle linee guida emesse a livello europeo (EDPB) e la loro relativa adozione nel gennaio 2020.
Anche in materia di videosorveglianza, l’ingresso del GDPR ha introdotto sostanziali cambiamenti.
Primo su tutti, i tempi di conservazione delle immagini registrate: non viene definita una tempistica precisa, né viene chiesto una preventiva autorizzazione al Garante, ma è responsabilità del Titolare valutare la durata della conservazione proporzionalmente alle finalità per cui viene installata.
Scelta inevitabile dopo l’introduzione nel GDPR del principio di responsabilizzazione (accountability) del Titolare. Le consuete 24h/72h rimangono solo come parametro orientativo. Sarà onere del Titolare dimostrare la proporzionalità tra conservazione e finalità del trattamento.
Altro cambiamento sostanziale riguarda la cartellonistica da esibire in caso di installazione di telecamere, di cui il Garante ci fornisce il nuovo modello da adottare: la comunicazione diventa più dettagliata e, altra eredità del Regolamento Europeo, i riferimenti ai soggetti Responsabili, alle finalità del trattamento, ai tempi di conservazione si rendono più precisi.
Oltre al cartello esibito, il Titolare è tenuto ad avere un’informativa più approfondita da fornire, eventualmente, al soggetto interessato (come, ad esempio, al lavoratore o ad un cliente) o alle Autorità.
Dalle linee guida emerge anche un’attenzione particolare sulla sorveglianza sistematica su larga scala e sull’applicazione di nuovi sistemi tecnologici di ripresa capaci di elaborare automaticamente alcuni aspetti dell’immagine (per esempio riconoscimento facciale): in questo caso sarà necessaria una valutazione preventiva del sistema (valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – DPIA).
Le finalità e le modalità di registrazione e conservazione devono essere frutto di valutazioni ponderate e giustificabili da parte dei responsabili. La videosorveglianza basata sul mero scopo di “sicurezza” o giustificata con un generico “tutela del patrimonio” non è più legittima”.
Ecoconsult supporta le aziende in tutti gli adempimenti privacy obbligatori e tra i nostri servizi rientra anche la gestione e mantenimento del Sistema di videosorveglianza.
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